Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Descrizione
Il diritto di accesso civico è stato originariamente formulato nel Decreto legislativo n. 33/2013, denominato 'Decreto Trasparenza', come diritto di chiunque di accedere ad un insieme predeterminato di documenti, informazioni e dati, indicati dal decreto stesso, che ogni Amministrazione pubblica - in questo caso il Comune di Frascati - è tenuta a pubblicare nelle sottosezioni di Amministrazione trasparente - sezione web del sito istituzionale Comune di Frascati -
Chiunque ha diritto di accedere, fruire e riutilizzare i documenti, le informazioni o i dati costituenti le pubblicazioni obbligatorie in Amministrazione trasparente in modo gratuito.
Con il Decreto legislativo n. 97/2016 è stata attuata una riforma generale al Decreto Trasparenza, anche per quanto riguarda il principio di accesso civico, che è stato ampliato nella sua previsione ed è stato suddiviso in tre diverse tipologie:
- l'accesso civico generalizzato, previsto all'art.5 e 5 bis, inteso come diritto di accesso del cittadino a documenti, informazioni e dati detenuti dalle Amministrazioni ed ulteriori rispetto a quelli per cui vi è l'obbligo di pubblicazione (diritto di chiedere anche in assenza dell'obbligo di pubblicare), che incontra limiti in presenza di predeterminati interessi pubblici e privati,
- l'accesso documentale disciplinato ai sensi della legge n.241/1990, che richiede un interesse particolare, diretto e giuridicamente tutelato alla visione/estrazione di copia del documento.
Modalità di richiesta
1) Accesso civico telematico
Chiunque può presentare richiesta, ai fini del reperimento di documenti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in Amministrazione trasparente, in via gratuita, al Responsabile della trasparenza alla mail protocollofrascati@legalmail.it, senza fornire motivazioni.
2) Accesso civico generalizzato
Chiunque può presentare richiesta gratuita di documentazione ulteriore, per la quale non vi è obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente, con mail al Settore comunale che detiene i dati, le informazioni o i documenti preventivamente individuati, senza fornire motivazioni fatto salvo l'obbligo dell'ufficio comunale che detiene il documento, il dato o l'informazione di salvaguardare la tutela di interessi pubblici e/o privati individuati dall'art. 5 bis del Decreto legislativo n. 33/2013.
3) Accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990
I soggetti che sono titolari di un interesse diretto e giuridicamente tutelato alla visione/estrazione di copia del documento, possono richiederlo rivolgendosi all'ufficio comunale del Settore che detiene il documento.
Tempi
Sono previsti 30 giorni di tempo al Responsabile della trasparenza e all'Ufficio comunale di competenza per rispondere all'interessato, salvo quanto previsto dall'art.5 bis del Decreto legislativo n. 33/2013.
Se il documento, l'informazione o il dato richiesto è oggetto di pubblicazione obbligatoria in Amministrazione trasparente e risulta già pubblicato nella sottosezione di riferimento, il Responsabile della trasparenza indica al richiedente il collegamento ipertestuale alla sottosezione di Amministrazione trasparente.
L'accesso telematico, con conseguente messa a disposizione del documento, dato o informazione nella sezione web del Comune, è gratuito.
Cosa fare in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della Trasparenza
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta (salvo i casi disciplinati dall'art.5 bis del Decreto legislativo n. 33/2013).
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso effettuato o di mancata risposta entro il termine dei 30 giorni previsti, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione ovvero al Segretario generale del Comune di Frascati o in via alternativa al Difensore civico competente per ambito territoriale.
Normativa di riferimento
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal Decreto legislativo n.97 del 25/05/2016.
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LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Linee Guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dott. ssa Virginia Terranova tel. 0694184236 email segretariogenerale@comune.frascati.rm.it
Titolare del potere sostitutivo
dott. ssa Virginia Terranova, Segretario Generale, tel. 06/94184236
email: segretariogenerale@comune.frascati.rm.it
Modello Richiesta di Accesso civico
Modello Richiesta di Accesso civico generalizzato
Modello Accesso civico - Istanza di riesame
►ANAC - Linee guida accesso civico
Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico
Linee Guida Foia
►ANAC - Indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni